Guida in stato di ebbrezza

L’art. 186 del Codice della Strada è stato interamente modificato (ed inasprito) dalla Legge 160/2007, di conversione del cd. “Decreto Legge Bianchi”. La nuova normativa prevede:
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi:
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione I, del Titolo VI, quando il resto è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
2-bis.Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione I, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
Per chiunque, ma soprattutto per chi lavora con l’utlizzo della patente, risulta essere una normativa decisamente aspra e discriminante.
Questa è l’ennesima normativa parlamentare dettata in una situazione di contingenza che apparentemente può sembrare di emergenza, ma che in realtà non lo è affatto.
Non esiste un pericolo imminente alla sicurezza pubblica, altrimenti la legge avrebbe dovuto colpire anche settori di interesse economico più rilevante, come l’utilizzo di automobili che superano di gran lunga i limiti stabiliti dalla legge.
Il mio non è un invito a bere per poi mettersi alla guida, ma sappiamo benissimo che una seplice cena con amici portebbe avere l’epilogo prospettato dalla normativa. E anche se ci si organizza per chi può sacrificarsi e guidare al posto nostro, non sempre questo è possibile. A volte si esce da soli e si rientra da soli.
Ricordiamo che le forze dell’ordine hanno l’obbligo di avvisare che in sede di prova alcolemica si può essere assistiti da un difensore (anche se non implica la nullità della prova stessa) e che il rifiuto alla sottopozione è una mera sanzione amministrativa, sebbene molto cara. Si ricorta in tal senso una recente sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 43405:
A seguito della nuova formulazione dell’art. 186, comma 7, c.d.s., introdotta dal d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con modificazioni da l. 2.10.2007, n. 160, integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro.
Detta norma ha infatti stabilito un nuovo trattamento sanzionatorio per il reato contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza, commisurato alle diverse soglie di tasso alcolemico, mentre è stata depenalizzata (salvo che il fatto costituisca reato) la condotta di chi si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Posto quanto sopra, con intervento d’ufficio, in applicazione dell’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi, è stata annullata, senza rinvio, la sentenza oggetto di impugnazione limitatamente al rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’alcoltest perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.


1 Febbraio , 2008 alle 6:52 pm
si puo’ ritirare la patente con un tasso alcolemico di 0,62?
9 Febbraio , 2008 alle 5:30 pm
Si possono applicare contemporaneamente l’articolo del rifiuto dell’accertamento e l’articolo del sintomatico.